Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 CC).
Nel nostro Cantone tale funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 LPMA).
Complessivamente sono state costituite 18 autorità regionali di protezione, le quali esercitano la loro funzione su determinati comprensori giurisdizionali (art. 1 RPMA).